Attività
Scopi Associativi
L'Associazione, in conformità di quanto disposto nell'atto costitutivo, intende perseguire finalità di solidarietà sociale, come definite dal D. Lgs. N. 460/97, dirette ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati, tramite:
- Percorsi di formazione, orientamento ed informazione, tesi all'inserimento/reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- La creazione, la promozione, il sostentamento, la coordinazione o direzione di iniziative
- educative, economiche, culturali, sociali ed artistiche rivolte alle persone più povere e svantaggiate ed in zone cosiddette “depresse”, al fine di rilanciarne la vita sociale ed economica, favorendone l’emancipazione. Anche attraverso la messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici;
- Diffondere la cultura dell'arte, come mezzo di solidarietà sociale, nel mondo giovanile e non;
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti e progetti fra persone, enti ed associazioni;
- Partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili;
- Sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche occasionali, supporti multimediali, rete web ed ogni altro mezzo di comunicazione oltreché gruppi locali diffusi sul territorio, ai temi della solidarietà dell’arte, della vita sociale dignitosa, e dell'aiuto;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte, un sollievo al proprio disagio;
- Per perseguire le suddette finalità, rivolte a soggetti svantaggiati e/o in condizioni di disagio, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, l'Associazione svolge le attività nei seguenti settori, elencati nella norma di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n°460 e precisamente:
- Beneficenza;
- Istruzione;
- Formazione;
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge del 1° giugno 1939, n° 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n° 1409.
(Come da statuto art. 5)



