Statuto
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“L'Arte Aiuta – ONLUS”
INDICE
ART.
- COSTITUZIONE
- SEDE
- DURATA
- PRINCIPI ISPIRATORI
- ATTIVITA' E FINALITA'
- PATRIMONIO
- VOLONTARI
- DIPENDENTI E COLLABORATORI
- SOCI
- DIRITTI DEI SOCI
- OBBLIGHI DEI SOCI
- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
- GLI ORGANI SOCIALI
- L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE
- IL VICE-PRESIDENTE
- IL SEGRETARIO
- IL TESORIERE
- QUOTA SOCIALE
- CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
- SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- NORME RESIDUALI
COSTITUZIONE
L'Associazione denominata “L'Arte Aiuta – Onlus” (più avanti chiamata per brevità: Associazione), è disciplinata (a norma del titolo Primo, Capitolo Terzo, Articolo 36 e seguenti del Codice Civile e) dal presente statuto, è costituita ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.
Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto.
Il presente statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana ed Europea, e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.
Il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni emessi dai competenti organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, hanno valore legale all’interno dell’Associazione e regolano e vincolano alla loro piena e completa osservanza tutti i soci dell’Associazione.
SEDE
L'Associazione elegge sede legale in Alatri, via Costa Magliano 10, cap 03011, prov. di Frosinone.
Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può:
- Istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città e anche in altre città del territorio italiano ed europeo.
- Trasferire la propria sede.
- Deliberare di svolgere le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.
PRINCIPI ISPIRATORI
Lo spirito e la prassi dell'Associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana e della Carta dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.
L'Associazione è laica e apartitica, e si attiene ai seguenti principi:
- Assenza del fine di lucro, anche indiretto, con il divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo.
- Divieto di distribuire direttamente o indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.
- Obbligo di impiegare gli eventuali utili e o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto.
- Democraticità della struttura.
- Solidarietà.
- Trasparenza amministrativa e fiscale.
- Elettività e gratuità delle cariche associative.
- Esclusione dei soci temporanei.
- Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.
- Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.
ATTIVITA' E FINALITA'
L'Associazione, in conformità di quanto disposto nell'atto costitutivo, intende perseguire finalità di solidarietà sociale, come definite dal D. Lgs. N. 460/97, volte dirette ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati, tramite:
- Percorsi di formazione, orientamento ed informazione, tesi all'inserimento/reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- La creazione, la promozione, il sostentamento, la coordinazione o direzione di iniziative educative, economiche, culturali, sociali ed artistiche rivolte alle persone più povere e svantaggiate ed in zone cosiddette “depresse”, al fine di rilanciarne la vita sociale ed economica, favorendone l’emancipazione. Anche attraverso la messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici;
- Diffondere la cultura dell'arte, come mezzo di solidarietà sociale, nel mondo giovanile e non;
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti e progetti fra persone, enti ed associazioni;
- Partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili;
- Sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche occasionali, supporti multimediali, rete web ed ogni altro mezzo di comunicazione oltreché gruppi locali diffusi sul territorio, ai temi della solidarietà dell’arte, della vita sociale dignitosa, e dell'aiuto;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte, un sollievo al proprio disagio;
Per perseguire le suddette finalità, rivolte a soggetti svantaggiati e/o in condizioni di disagio, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, l'Associazione svolge le attività nei seguenti settori, elencati nella norma di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n°460 e precisamente:
- Beneficenza;
- Istruzione;
- Formazione;
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge del 1° giugno 1939, n° 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n° 1409;
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22;
- Promozione della cultura e dell'arte;
- Tutela dei diritti civili;
L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n°460.
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è formato da:
- Quote associative versate annualmente dai soci;
- Contributi associativi straordinari, che ciascun socio può liberamente versare;
- Contributi volontari, da donazioni, da legati o da altre liberalità disposte da coloro che vogliono sostenere i fini dell'Associazione, pur non divenendone soci; e da contributi di Istituti, Enti, Comuni, Province, Regioni, Stato e Comunità Europea, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, privata o pubblica, comunque non divenendo associata;
- Contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Rimborsi derivati da convenzioni;
- Beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, nel corso del suo operato;
- Proventi conseguiti nell'eventuale esercizio delle attività connesse a quelle istituzionali, benefiche e sociali;
- Eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- Avanzi netti di gestione;
Il Presidente effettivo provvede ad attivare un conto corrente bancario, sul quale potranno essere effettuati i versamenti. Lo stesso Presidente, in qualità di Tesoriere, provvede ad amministrare il patrimonio e a renderne conto (bilancio e/o rendiconto) ai Membri dell'Esecutivo, a cadenza annuale.
Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Tesoriere.
VOLONTARI
Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi anche di prestazione non occasionali di volontariato professionale.
L'attività dei volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.
I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L'intervento dei volontari è subordinato, da parte degli stessi, all'approvazione e firma della lettera di intenti, prevista e realizzata a d’uopo, dal Consiglio Direttivo.
DIPENDENTI E COLLABORATORI
L'Associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento nei limiti previsti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
L'Associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovarsi dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo e aziende.
SOCI
Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi dallo spirito di solidarietà per le finalità sopra indicate;
A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'Associazione e degli eventuali regolamenti interni.
La richiesta di adesione, deve:
- Essere redatta in forma scritta, su un apposito modulo predisposto dall'Associazione;
- Contenere la dichiarazione dell'aspirante socio, di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Contenere l'accettazione per presa visione dell'informativa relativa alla privacy, per consentire il trattamento dei dati personali;
- Avere in allegato una lettera di presentazione, redatta da parte di un socio iscritto all'Associazione da almeno un anno, o da un membro del Consiglio Direttivo;
- Avere in allegato una copia del Certificato di assenza di carichi pendenti, o autocertificazione dello stesso.
- Deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.
L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'Associazione.
L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni lavorativi.
Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.
La decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è insindacabile.
In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 10 (dieci) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione, o presentare allo stesso ricevuta di pagamento tramite carta di credito o bonifico presso il conto dell'Associazione, della quota associativa annuale.
Il tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.
- Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati “soci ordinari aderenti all'Associazione”;
- Coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'Associazione sono denominati “soci fondatori”;
- Coloro (persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici e privati: in questo ultimo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che effettuano versamenti cospicui in favore dell'Associazione sono detti “soci onorari”, senza diritti di voto nelle assemblee associative, se non tramite regolare procedura di iscrizione associativa;
- Coloro nei cui confronti vengono erogati servizi prestati dall'Associazione sono detti “beneficiari”, senza diritti di voto nelle assemblee associative, se non tramite regolare procedura di iscrizione associativa;
Tutte queste quattro categorie di soggetti rappresentano gli aderenti dell'Associazione.
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
I soci hanno diritto di:
- Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
- Riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni;
- Consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia;
- Eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;
- Rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, ma comunque non durante lo svolgimento di un compito assegnato dall'Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa;
- Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, in Assemblea ai soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della stessa e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 12. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci devono:
- Rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- Svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate con il relativo responsabile dell'attività;
- Eseguire la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità e i programmi dell'organizzazione;
- Mantenere un atteggiamento personale fedele agli ideali dell'Associazione, anche al di fuori delle attività della stessa;
- Pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:
- Decesso;
- Impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- Inattività prolungata totale per 6 (sei) mesi, con la conseguente radiazione del socio senza alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione;
- Mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione, trascorsi 1 (uno) mese dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel “Libro dei Soci”;
- Rinuncia volontaria con effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione scritta al Presidente, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Qualora il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
- Reati che modifichino lo stato dei carichi pendenti.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato entro 10 (dieci) giorni dalla data di redazione delle stesse;
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.
GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:
- il Consiglio Direttivo;
- L’Assemblea generale degli iscritti;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
Tutti gli organi sociali, esclusa l'Assemblea generale degli iscritti, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione, e hanno durata per i primi 5 (cinque) anni.
Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
Gli organi sociali eletti successivamente al primo mandato, hanno la durata di 3 (tre) anni e comunque tutti i mandati possono essere riconfermati.
L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
A) COMPOSIZIONE:
L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita, è formata da tutti gli aderenti all'Associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede legale, e tutti gli associati possono richiederne copia.
B) PRESIDENZA:
E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.
Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere un verbale di Assemblea e firmarlo in calce, unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente o del Segretario presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio il quale ha diritto di estrarne copia.
C) CONVOCAZIONE:
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.
La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante comunicazione diretta a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legge vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
L’ Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere:
1) la data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei soci (convocazione, quest’ultima, che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
2) un elenco per l’eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
3) l’ordine del giorno
D) COSTITUZIONE
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera in particolare su:
- la nomina o sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
- gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
- la redazione, l’approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni;
- l’approvazione del programma dell’attività da svolgere, proposto dal Consiglio Direttivo;
- l’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’Associazione e senza alcun fine di lucro;
- l’approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l’approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
- l’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale nel corso della durata dell’Associazione;
- l’eventuale scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l’eventuale messa in liquidazione dell’Associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- l’eventuale proroga della durata dell’Associazione;
- le modifiche al presente statuto e all’atto costitutivo, per cui le proposte devono essere inserite nell’ordine del giorno e possono essere presentate all’Assemblea Generale dei soci da uno degli organi sociali, nonché da almeno 20 (venti) dei soci regolarmente iscritti. Le delibere di modifica devono essere ratificate, e risultano approvare con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci regolarmente iscritti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.
Tali delibere avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all’inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
A) COSTITUZIONE
Il Consiglio è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall’Assemblea con i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritti al voto.
La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
Viene redatto apposito verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio a seguito del primo quinquennio post fondazione (vedi articolo 13) e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del quinquennio/triennio (vedi articolo 13), devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o Probiviri. All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.
B) CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni 4 mesi, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci (in questo caso, la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta). Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno della comunicazione.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
C) COMPITO
E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
- eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- nominare e revocare un preposto, nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto viene nominato direttamente dall’Assemblea ordinaria;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- la determinazione dell’ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- amministrare l’Associazione ad operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base di linee approvate dall’Assemblea;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l’attività dell’Associazione, autorizzando la spesa;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell’Associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- convocare l’Assemblea generale dei soci almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo; tale documento (il bilancio preventivo) è annuale e decorre dal primo dal primo gennaio di ogni anno.
- elaborare il bilancio consuntivo contenente il rendiconto economico e finanziario relativo all’esercizio annuale trascorso; tale documento (il bilancio consuntivo) è annuale e decorre dal primo dal primo gennaio di ogni anno.
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato; Il rendiconto annuale viene redatto dal Consiglio Direttivo al termine dell’esercizio sociale ed è presentato all’Assemblea che dovrà approvarlo a scrutinio palese con il voto della maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.
- deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione, senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria degli iscritti;
- proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- deliberare circa l’ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deliberare sulla rinuncia volontaria del socio;
- radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;
- radiare i soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi precedenti la convocazione dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia o non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro 1 (uno) mese dalla scadenza prevista;
- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell’Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell’Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’Associazione.
A) ELEZIONE
E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.
L’Assemblea generale degli iscritti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti può revocare il Presidente.
C) COMPITI
Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l’Associazione.
Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.
Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:
- convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, curandone l’ordinato svolgimento;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; il Presidente ha, infatti, il potere di firma in nome e per conto dell’Associazione ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
- Predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’Associazione, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso annualmente;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.
IL VICE-PRESIDENTE
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento dell’incarico.
Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente.
IL SEGRETARIO
Il Segretario assiste il Presidente. E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica lo stesso tempo del Consiglio direttivo, ed è rinnovabile.
Compiti del Segretario sono in particolare:
- l’estensione, la sottoscrizione in calce e l’eventuale custodia di tutti i verbali dell’Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell’Associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell’Assemblea dei soci nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi, delle quali non ne è ammessa più di una per la stessa persona;
- la tenuta aggiornata del “Libro dei Soci”;
- la tenuta aggiornata dei registri dell’Associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell’Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l’esame e disbrigo della corrispondenza;
IL TESORIERE
E’ il consigliere al quale spetta il compito di curare la gestione della cassa dell’Associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell’Associazione con la relativa relazione contabile.
QUOTA SOCIALE
La quota sociale annua di iscrizione all’Associazione è determinata dal Consiglio Direttivo. Tale quota deve essere versata almeno 1 (un) mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che per mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell’Associazione.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’Associazione.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l’Associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all’interpretazione, all’esecuzione e alla validità del presente statuto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Frosinone:
- preliminarmente:
dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Frosinone;
- in difetto:
1) potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Frosinone) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all’altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell’altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di Frosinone che le parti sin d’ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.
2) L’Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);
3) Le decisioni dell’Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all’Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.
RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione può provvedere ad assicurare i propri associati, contro infortuni e danni possibili durante le attività associative, escludendo la rivalsa dei soci, nelle suddette circostanze, nei confronti dell’associazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza assoluta dei soci presenti, siano essi soci fondatori o soci ordinari, l’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci, ma su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORME RESIDUALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia.
Il legale rappresentante
Galuppi Francesco Federico
COSTITUZIONE
L'Associazione denominata “L'Arte Aiuta – Onlus” (più avanti chiamata per brevità: Associazione), è disciplinata (a norma del titolo Primo, Capitolo Terzo, Articolo 36 e seguenti del Codice Civile e) dal presente statuto, è costituita ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.
Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto.
Il presente statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana ed Europea, e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.
Il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni emessi dai competenti organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, hanno valore legale all’interno dell’Associazione e regolano e vincolano alla loro piena e completa osservanza tutti i soci dell’Associazione.
SEDE
L'Associazione elegge sede legale in Alatri, via Costa Magliano 10, cap 03011, prov. di Frosinone.
Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può:
- Istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città e anche in altre città del territorio italiano ed europeo.
- Trasferire la propria sede.
- Deliberare di svolgere le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.
PRINCIPI ISPIRATORI
Lo spirito e la prassi dell'Associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana e della Carta dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.
L'Associazione è laica e apartitica, e si attiene ai seguenti principi:
- Assenza del fine di lucro, anche indiretto, con il divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo.
- Divieto di distribuire direttamente o indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.
- Obbligo di impiegare gli eventuali utili e o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto.
- Democraticità della struttura.
- Solidarietà.
- Trasparenza amministrativa e fiscale.
- Elettività e gratuità delle cariche associative.
- Esclusione dei soci temporanei.
- Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.
- Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.
ATTIVITA' E FINALITA'
L'Associazione, in conformità di quanto disposto nell'atto costitutivo, intende perseguire finalità di solidarietà sociale, come definite dal D. Lgs. N. 460/97, volte dirette ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati, tramite:
- Percorsi di formazione, orientamento ed informazione, tesi all'inserimento/reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- La creazione, la promozione, il sostentamento, la coordinazione o direzione di iniziative educative, economiche, culturali, sociali ed artistiche rivolte alle persone più povere e svantaggiate ed in zone cosiddette “depresse”, al fine di rilanciarne la vita sociale ed economica, favorendone l’emancipazione. Anche attraverso la messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici;
- Diffondere la cultura dell'arte, come mezzo di solidarietà sociale, nel mondo giovanile e non;
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti e progetti fra persone, enti ed associazioni;
- Partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili;
- Sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche occasionali, supporti multimediali, rete web ed ogni altro mezzo di comunicazione oltreché gruppi locali diffusi sul territorio, ai temi della solidarietà dell’arte, della vita sociale dignitosa, e dell'aiuto;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte, un sollievo al proprio disagio;
Per perseguire le suddette finalità, rivolte a soggetti svantaggiati e/o in condizioni di disagio, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, l'Associazione svolge le attività nei seguenti settori, elencati nella norma di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n°460 e precisamente:
- Beneficenza;
- Istruzione;
- Formazione;
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge del 1° giugno 1939, n° 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n° 1409;
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22;
- Promozione della cultura e dell'arte;
- Tutela dei diritti civili;
L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n°460.
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è formato da:
- Quote associative versate annualmente dai soci;
- Contributi associativi straordinari, che ciascun socio può liberamente versare;
- Contributi volontari, da donazioni, da legati o da altre liberalità disposte da coloro che vogliono sostenere i fini dell'Associazione, pur non divenendone soci; e da contributi di Istituti, Enti, Comuni, Province, Regioni, Stato e Comunità Europea, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, privata o pubblica, comunque non divenendo associata;
- Contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Rimborsi derivati da convenzioni;
- Beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, nel corso del suo operato;
- Proventi conseguiti nell'eventuale esercizio delle attività connesse a quelle istituzionali, benefiche e sociali;
- Eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- Avanzi netti di gestione;
Il Presidente effettivo provvede ad attivare un conto corrente bancario, sul quale potranno essere effettuati i versamenti. Lo stesso Presidente, in qualità di Tesoriere, provvede ad amministrare il patrimonio e a renderne conto (bilancio e/o rendiconto) ai Membri dell'Esecutivo, a cadenza annuale.
Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Tesoriere.
VOLONTARI
Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi anche di prestazione non occasionali di volontariato professionale.
L'attività dei volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.
I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L'intervento dei volontari è subordinato, da parte degli stessi, all'approvazione e firma della lettera di intenti, prevista e realizzata a d’uopo, dal Consiglio Direttivo.
DIPENDENTI E COLLABORATORI
L'Associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento nei limiti previsti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
L'Associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovarsi dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo e aziende.
SOCI
Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi dallo spirito di solidarietà per le finalità sopra indicate;
A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'Associazione e degli eventuali regolamenti interni.
La richiesta di adesione, deve:
- Essere redatta in forma scritta, su un apposito modulo predisposto dall'Associazione;
- Contenere la dichiarazione dell'aspirante socio, di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Contenere l'accettazione per presa visione dell'informativa relativa alla privacy, per consentire il trattamento dei dati personali;
- Avere in allegato una lettera di presentazione, redatta da parte di un socio iscritto all'Associazione da almeno un anno, o da un membro del Consiglio Direttivo;
- Avere in allegato una copia del Certificato di assenza di carichi pendenti, o autocertificazione dello stesso.
- Deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.
L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'Associazione.
L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni lavorativi.
Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.
La decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è insindacabile.
In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 10 (dieci) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione, o presentare allo stesso ricevuta di pagamento tramite carta di credito o bonifico presso il conto dell'Associazione, della quota associativa annuale.
Il tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.
- Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati “soci ordinari aderenti all'Associazione”;
- Coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'Associazione sono denominati “soci fondatori”;
- Coloro (persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici e privati: in questo ultimo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che effettuano versamenti cospicui in favore dell'Associazione sono detti “soci onorari”, senza diritti di voto nelle assemblee associative, se non tramite regolare procedura di iscrizione associativa;
- Coloro nei cui confronti vengono erogati servizi prestati dall'Associazione sono detti “beneficiari”, senza diritti di voto nelle assemblee associative, se non tramite regolare procedura di iscrizione associativa;
Tutte queste quattro categorie di soggetti rappresentano gli aderenti dell'Associazione.
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
I soci hanno diritto di:
- Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
- Riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni;
- Consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia;
- Eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;
- Rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, ma comunque non durante lo svolgimento di un compito assegnato dall'Associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa;
- Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, in Assemblea ai soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della stessa e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 12. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci devono:
- Rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- Svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate con il relativo responsabile dell'attività;
- Eseguire la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità e i programmi dell'organizzazione;
- Mantenere un atteggiamento personale fedele agli ideali dell'Associazione, anche al di fuori delle attività della stessa;
- Pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:
- Decesso;
- Impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- Inattività prolungata totale per 6 (sei) mesi, con la conseguente radiazione del socio senza alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione;
- Mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione, trascorsi 1 (uno) mese dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel “Libro dei Soci”;
- Rinuncia volontaria con effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione scritta al Presidente, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Qualora il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
- Reati che modifichino lo stato dei carichi pendenti.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato entro 10 (dieci) giorni dalla data di redazione delle stesse;
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.
GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:
- il Consiglio Direttivo;
- L’Assemblea generale degli iscritti;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
Tutti gli organi sociali, esclusa l'Assemblea generale degli iscritti, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione, e hanno durata per i primi 5 (cinque) anni.
Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
Gli organi sociali eletti successivamente al primo mandato, hanno la durata di 3 (tre) anni e comunque tutti i mandati possono essere riconfermati.
L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
A) COMPOSIZIONE:
L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita, è formata da tutti gli aderenti all'Associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede legale, e tutti gli associati possono richiederne copia.
B) PRESIDENZA:
E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.
Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere un verbale di Assemblea e firmarlo in calce, unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente o del Segretario presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio il quale ha diritto di estrarne copia.
C) CONVOCAZIONE:
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.
La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante comunicazione diretta a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legge vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
L’ Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere:
1) la data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei soci (convocazione, quest’ultima, che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
2) un elenco per l’eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
3) l’ordine del giorno
D) COSTITUZIONE
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera in particolare su:
- la nomina o sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
- gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
- la redazione, l’approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni;
- l’approvazione del programma dell’attività da svolgere, proposto dal Consiglio Direttivo;
- l’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’Associazione e senza alcun fine di lucro;
- l’approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l’approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
- l’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale nel corso della durata dell’Associazione;
- l’eventuale scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l’eventuale messa in liquidazione dell’Associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- l’eventuale proroga della durata dell’Associazione;
- le modifiche al presente statuto e all’atto costitutivo, per cui le proposte devono essere inserite nell’ordine del giorno e possono essere presentate all’Assemblea Generale dei soci da uno degli organi sociali, nonché da almeno 20 (venti) dei soci regolarmente iscritti. Le delibere di modifica devono essere ratificate, e risultano approvare con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci regolarmente iscritti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.
Tali delibere avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all’inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
A) COSTITUZIONE
Il Consiglio è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall’Assemblea con i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritti al voto.
La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
Viene redatto apposito verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio a seguito del primo quinquennio post fondazione (vedi articolo 13) e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del quinquennio/triennio (vedi articolo 13), devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o Probiviri. All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.
B) CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni 4 mesi, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci (in questo caso, la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta). Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno della comunicazione.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
C) COMPITO
E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
- eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- nominare e revocare un preposto, nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto viene nominato direttamente dall’Assemblea ordinaria;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- la determinazione dell’ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- amministrare l’Associazione ad operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base di linee approvate dall’Assemblea;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l’attività dell’Associazione, autorizzando la spesa;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell’Associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- convocare l’Assemblea generale dei soci almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo; tale documento (il bilancio preventivo) è annuale e decorre dal primo dal primo gennaio di ogni anno.
- elaborare il bilancio consuntivo contenente il rendiconto economico e finanziario relativo all’esercizio annuale trascorso; tale documento (il bilancio consuntivo) è annuale e decorre dal primo dal primo gennaio di ogni anno.
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato; Il rendiconto annuale viene redatto dal Consiglio Direttivo al termine dell’esercizio sociale ed è presentato all’Assemblea che dovrà approvarlo a scrutinio palese con il voto della maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.
- deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione, senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria degli iscritti;
- proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- deliberare circa l’ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deliberare sulla rinuncia volontaria del socio;
- radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;
- radiare i soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi precedenti la convocazione dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia o non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro 1 (uno) mese dalla scadenza prevista;
- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell’Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell’Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’Associazione.
A) ELEZIONE
E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.
L’Assemblea generale degli iscritti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti può revocare il Presidente.
C) COMPITI
Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l’Associazione.
Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.
Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:
- convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, curandone l’ordinato svolgimento;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; il Presidente ha, infatti, il potere di firma in nome e per conto dell’Associazione ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
- Predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’Associazione, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso annualmente;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.
IL VICE-PRESIDENTE
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento dell’incarico.
Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente.
IL SEGRETARIO
Il Segretario assiste il Presidente. E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica lo stesso tempo del Consiglio direttivo, ed è rinnovabile.
Compiti del Segretario sono in particolare:
- l’estensione, la sottoscrizione in calce e l’eventuale custodia di tutti i verbali dell’Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell’Associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell’Assemblea dei soci nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi, delle quali non ne è ammessa più di una per la stessa persona;
- la tenuta aggiornata del “Libro dei Soci”;
- la tenuta aggiornata dei registri dell’Associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell’Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l’esame e disbrigo della corrispondenza;
IL TESORIERE
E’ il consigliere al quale spetta il compito di curare la gestione della cassa dell’Associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell’Associazione con la relativa relazione contabile.
QUOTA SOCIALE
La quota sociale annua di iscrizione all’Associazione è determinata dal Consiglio Direttivo. Tale quota deve essere versata almeno 1 (un) mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che per mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell’Associazione.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’Associazione.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l’Associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all’interpretazione, all’esecuzione e alla validità del presente statuto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Frosinone:
- preliminarmente:
dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Frosinone;
- in difetto:
1) potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Frosinone) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all’altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell’altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di Frosinone che le parti sin d’ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.
2) L’Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);
3) Le decisioni dell’Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all’Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.
RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione può provvedere ad assicurare i propri associati, contro infortuni e danni possibili durante le attività associative, escludendo la rivalsa dei soci, nelle suddette circostanze, nei confronti dell’associazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza assoluta dei soci presenti, siano essi soci fondatori o soci ordinari, l’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci, ma su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


